Scritto da: Olga Lupei
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Fondo di Garanzia per le PMI: aggiornamenti DL Sostegni Bis

Con l’entrata in vigore del DL Sostegni Bis il 26 maggio 2021, approvato dalla Commissione Europea con decisione del 29 giugno 2021, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 le “misure speciali” previste dal DL Liquidità a valere sul Temporary Framework (punto 3.2) a sostegno delle PMI in risposta all’emergenza Coronavirus.

Tali disposizioni prevedono alcune modifiche all’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI attraverso nuove regole che integrano ulteriormente le disposizioni precedenti già riassunte nell’articolo “Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI”. 
 
Di seguito una sintesi delle nuove misure che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2021.
 
In dettaglio: 

Operazioni fino a 30.000 euro

 
Per le operazioni di importo fino a 30.000 euro presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate dal 1° luglio:
 
  • la percentuale di copertura, per le richieste di ammissione alla Garanzia Diretta, passa dal 100% al 90%;
  • il tasso di interesse applicato non viene più fissato per legge ma è a discrezione dell’Istituto di credito;
  • la copertura massima dei confidi passa dal 100% al 90% dell’operazione finanziaria con riassicurazione/controgaranzia dal Fondo al 100%;
  • il limite di durata per le operazioni è confermato a 180 mesi;

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Operazioni superiori a 30.000 euro 

 
Per le operazioni di importo superiore ai 30.000 euro presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate dal 1° luglio:
 
  • la percentuale di copertura, per le richieste di ammissione alla Garanzia Diretta, passa dal 90% all’80%;
  • il limite di durata per le operazioni finanziarie è innalzato a 96 mesi (precedentemente 72 mesi) con la possibilità di richiedere il prolungamento fino al nuovo limite temporale per tutte le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo, ferma restando la percentuale di copertura originaria;
  • la copertura per l’intervento dei confidi rimane invariata al 90% con riassicurazione/controgaranzia del Fondo al 100%.

Per le operazioni di rinegoziazione con almeno il 25% di credito aggiuntivo (lett. e), la percentuale di garanzia del Fondo rimane invariata all’80%, mentre la durata massima dell’operazione viene innalzata a 96 mesi.
 
Il DL Sostegni-bis conferma, inoltre, la concessione automatica della garanzia per i prestiti fino a 30.000,00 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito del soggetto richiedente; per i prestiti di ammontare superiore continuerà ad essere effettuata una valutazione del rischio dei beneficiari che non terrà però in considerazione l’aspetto andamentale (Centrale Rischi).
 
Per tutte le altre nuove operazioni di finanziamento in regime “de minimis”, a decorrere dal 1° luglio 2021, la garanzia diretta del Fondo verrà concessa nella misura massima dell’80%.
Previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è innalzata a 120 mesi. Per le operazioni già concesse, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, vi è la possibilità di richiedere il prolungamento fino al nuovo limite temporale e la pari estensione della garanzia, ferma restando la connessa autorizzazione della Commissione europea.
 
Per le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi della lettera n), comma 1, art. 13 del DL Liquidità (soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro):
 
  • la garanzia MCC è cumulabile con la garanzia concessa da confidi o da altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie e nella misura massima del 20%, sino alla copertura del 100% del finanziamento;
  • concessione della riassicurazione e della controgaranzia in misura pari all’80% sulle garanzie concesse dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, in misura pari al 100% del finanziamento.
 
Altra disposizione del Decreto già applicabile prevede che le imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, le cosiddette Midcap, non possono più accedere alla garanzia del Fondo a fronte di singole operazioni di finanziamento; l'ottenimento della garanzia è possibile solo nell'ambito di portafogli di finanziamenti diretti a progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento
 
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